Art. 11.
(Ufficio centrale degli archivi).

      1. All'Ufficio centrale degli archivi (UCA) sono demandate:

          a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi degli organismi informativi;

          b) la vigilanza sulla sicurezza, la tenuta e la gestione degli archivi;

          c) la conservazione, in via esclusiva, presso un apposito archivio storico, della documentazione relativa alle attività ed ai bilanci della Direzione generale per le informazioni e la sicurezza.

      2. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio sono disciplinate con regolamento, sentito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.
      3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono inoltre stabiliti le modalità di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'archivio di Stato.

 

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